Il Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico

L’attività di verifica dei requisiti di partecipazione nei confronti dei concorrenti alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituisce attività fondamentale per le stazioni appaltanti sia in fase di aggiudicazione sia in fase esecutiva.

Per consentire una più puntuale e veloce verifica di questi requisiti è stato dichiarato obbligatorio l’uso del Fascicolo virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), successore del vecchio AVCPass, segnando un’importante svolta nel processo di digitalizzazione e snellimento delle procedure operative.

Continua a leggere l’articolo per scoprire di più sul Fascicolo virtuale dell’Operatore Economico

Cos’è il FVOE?

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico, si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal Decreto legge 31 maggio 2021 n.77. E’ diventato obbligatorio con provvedimento datato 24 ottobre 2022, per tutti gli operatori economici e stazioni appaltati dal 9 novembre 2022. Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è un servizio all’interno della piattaforma dell’ANAC, in evoluzione al precedente AVCPASS.


A cosa serve il Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico?


Il FVOE serve alle stazioni appaltanti, attraverso la piattaforma dell’ANAC, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici degli operatori economici. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare, l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

Riassumendo quindi il fascicolo virtuale dell’operatore economico permette:

  1. alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  2. agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  3. il riuso dei documenti presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
  4. il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

Come accedere al servizio?

Per accedere al proprio fascicolo virtuale dell’operatore economico, bisognerà essere registrati sulla piattaforma web dell’ANAC, e accedere al servizio del fascicolo virtuale nella propria sezione dedicata (Operatori Economici o Stazioni Appaltanti).

All’interno di questo servizio, oltre a produrre il PASSOE per la gara di interesse, si potranno inserire, all’interno di un’aerea dedicata, i vari documenti per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

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