Un consorzio stabile non può, per l’esecuzione dei lavori, designare una consorziata sprovvista di una specifica qualificazione SOA richiesta in sede di gara, altrimenti rischia l’esclusione dalla stessa, anche nell’ipotesi in cui il consorzio la possieda in proprio.
Nonostante sia inerente alle procedure di gara disciplinate ai sensi del previgente D.Lgs. n. 50/2016, il parere dell’ANAC certamente impone altresì delle riflessioni sull’istituto del consorzio stabile ora regolato ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 36/2023. L’art. 225, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, nell’ambito delle disposizioni transitorie, dispone l’interpretazione da applicare all’art. 47 del previgente codice, prevedendo che “L’articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”.
L’ANAC ha chiarito che l’art. 225, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 è volto ad evitare che si crei un vuoto nella disciplina con riferimento alle procedure di gare regolate dal D.Lgs. n. 50/2016.
Rispetto alle procedure avviate nel vigore del vecchio codice dei contratti pubblici continua pertanto ad applicarsi la regola del cumulo alla rinfusa prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il consorzio stabile può qualificarsi sulle base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
Con tale parere, l’Autorità Amministrativa coglie l’occasione per precisare che l’istituto del cd. cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili, propriamente inteso, va unicamente riferito alla possibilità per il Consorzio stabile, privo in proprio dei requisiti, di qualificarsi per il tramite delle proprie consorziate, sommandone i relativi requisiti.
Secondo ANAC, quindi, escluso l’ambito applicativo dell’istituto la diversa ipotesi in cui il consorzio pur possedendo in proprio la qualificazione, indichi un’impresa esecutrice priva di qualificazione.
Diametralmente opposto è il parere del Consiglio di Stato che, con la sentenza del 27 novembre 2023, n. 10144, con cui ha respinto il ricorso proposto contro l’aggiudicazione di un affidamento di lavori tramite accordo quadro in favore di un Operatore Economico, che non sarebbe stato in possesso dell’attestazione SOA richiesta per l’esecuzione dell’appalto.
Secondo Palazzo Spada, poiché il consorzio stabile è un vero operatore economico, dotato di autonoma personalità giuridica, se lo stesso consorzio è in possesso in proprio dei requisiti di attestazione previsti in sede di gara, a nulla rileva l’assenza della qualificazione SOA in capo alla consorziata esecutrice dei lavori.
Il tema, quindi, è ancora ampiamente dibattuto e le imprese continuano ad operare in un clima di totale incertezza…
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