Attestazione soa Bonus Edilizi e Superbonus è obbligatoria?

Attestazione Soa bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 le imprese dovranno possedere la Attestazione SOA ai fini delle agevolazioni fiscali per lavori di importo superiore a 516 mila euro, la disposizione è introdotta dal cd. Decreto taglia prezzi (legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) che impone l’obbligo di possesso di attestato SOA (ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016) per le imprese edili ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

I privati che vogliano avere accesso ai bonus casa edilizi devono essersi rivolti ad un’impresa appaltatrice o subappaltatrice che al momento della sottoscrizione del contratto di incarico, per eseguire i lavori di importo superiore ad 516 mila euro, devono dimostrare, dal 1° gennaio 2023, di avere stipulato un contratto per l’ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione. Questo è chiaramente esplicitato dall’articolo 10/bis della legge 51/2022 che prevede che i lavori privati che godono di bonus fiscali vengano affidati “..ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”.

L’estensione dell’obbligatorietà del possesso della attestazione SOA per i Bonus Edilizi e Superbonus da parte delle imprese appaltatrici degli incarichi edilizi anche privati e non solo pubblici ha fatto scaturire molte domande. SOA Servizi, in questo articolo, cerca di rispondere a quelle più frequenti. Va fatta, però, una premessa importante: non essendo stata emanata una circolare interpretativa sulla norma né dal Ministero dell’Economia né dall’Agenzia delle Entrate non possiamo che rispondere alle domande sulla base di un’interpretazione personale, che, seppur il più possibile aderente alla letterarietà della norma, può essere confutata dagli Enti appena citati.

Attestazione SOA: riguarda tutti i bonus fiscali?

Sì, la norma si applica a tutte le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi compresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura). Ciò è previsto dall’art.10 legge 51/2022: “Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

L’Attestazione SOA ai fini di bonus edilizi e Superbonus ha un limite di importo?

Si, la norma si applica ai lavori di importo superiore ai 516.000 euro. La questione rimane comunque delicata, perché non è esplicitato a cosa si riferisca tale importo: la soglia è da riferirsi al totale dell’importo su cui è richiesto il beneficio fiscale o è l’importo di contratto del singolo esecutore? L’ interpretazione più accreditata è che il riferimento della soglia limite si riferisca all’importo complessivo su cui è richiesto il beneficio fiscale.

Anche perché, nel silenzio della norma, l’interpretazione più rigorosa per quanto concerne l’importo di contratto del singolo esecutore è che il limite oltre il quale la Attestazione SOA si rende necessaria è di 150.000 euro per singola lavorazione, come previsto dalla normativa sui Lavori Pubblici.

Attestazione Soa bonus edilizi: La norma si applica anche ai contraenti generali?

Non vi è distinzione nella norma, per cui la risposta è affermativa: l’intervento del general contractor ricade nell’ambito di applicazione della norma.

Per usufruire dei bonus e Superbonus è necessaria una SOA specifica?

In riferimento all’articolo 10/bis della legge 51/2022 (enunciato all’inizio, nell’introduzione di questo articolo), cosa si intende quando si afferma che i lavori privati che vogliono usufruire di bonus fiscali debbano essere affidati “..ad imprese in possesso […] della occorrente qualificazione”? 

L’interpretazione che diamo è che sia necessaria una SOA adeguata per categoria di lavorazione ed importo; sul punto però vi sono pareri molto diversi tra loro, per cui il consiglio è di dotarsi di una SOA adeguata e non necessariamente specifica per i lavori eseguiti dall’impresa. Quest’interpretazione è avvalorata se si segue una linea interpretativa che individua la finalità della norma non nel replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico, bensì quello di garantire la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. Pertanto, a parere di ANCE, si ritenere che non vi debba essere un’esatta corrispondenza tra categorie SOA ed i lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione. In breve anche una SOA “qualsiasi” potrebbe rivelarsi sufficiente a parere di ANCE, salvo successive interpretazioni difformi da parte delle autorità preposte.

Chi decide qual è la SOA adeguata per i bonus?

Trattandosi di lavori privati è compito del committente e del progettista individuarla, è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza che intende accedere ai bonus casa circa il possesso della Attestazione SOA e soprattutto in merito ai tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria. Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali.

I lavori in corso di esecuzione al 1 gennaio 2023 ricadono nell’ambito della norma?

Si, la scansione temporale della norma prevede che l’Impresa esecutrice dei Lavori debba a tale data essere qualificata, o avere almeno stipulato un contratto con una SOA. Nello specifico dal 1° gennaio 2023 di avere stipulato un contratto per l’ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione. La norma, in vigore dal 21 maggio 2022, ha previsto, appunto, un termine di entrata in vigore “differito” al fine di consentire alle imprese di potersi adeguare gradualmente al rispetto degli obblighi previsti tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari per ottemperare all’obbligo di attestazione SOA.

Non esitare a contattare SOA Servizi per ulteriori chiarimenti sulla Attestazione SOA in ambito di Bonus Edilizi o la richiesta di una consulenza professionale. Siamo a disposizione, contattaci e prenota un appuntamento presso presso la nostra sede a Bene Vagienna.