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	<title>soglie soa &#8211; Soa Servizi</title>
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	<description>Al fianco delle aziende!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 06:29:06 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Classifiche e soglie SOA: fino a quale importo può lavorare un’impresa?</title>
		<link>https://soaservizi.it/classifiche-e-soglie-soa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[soglie soa]]></category>
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					<description><![CDATA[Possedere un’attestazione SOA non significa essere automaticamente qualificati per qualsiasi lavoro pubblico. Oltre alla categoria, che identifica la tipologia di opere che l’impresa è abilitata a eseguire, è necessario considerare la classifica SOA, cioè il livello economico fino al quale quella qualificazione può essere utilizzata. È proprio qui che spesso nasce la domanda: fino a]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Possedere un’attestazione SOA non significa essere automaticamente qualificati per qualsiasi lavoro pubblico. Oltre alla <strong>categoria</strong>, che identifica la tipologia di opere che l’impresa è abilitata a eseguire, è necessario considerare la <strong>classifica SOA</strong>, cioè il livello economico fino al quale quella qualificazione può essere utilizzata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio qui che spesso nasce la domanda: <strong>fino a quale importo può partecipare a una gara un’impresa con una determinata classifica SOA?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La risposta non dipende soltanto dal valore complessivo dell’appalto. Occorre leggere correttamente categoria, classifica, importo delle singole lavorazioni e composizione della gara.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In alcuni casi, inoltre, è necessario considerare anche le <strong>opzioni previste nei documenti di gara</strong>, compreso l’eventuale cosiddetto <strong>quinto d’obbligo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Comprendere correttamente classifiche e soglie SOA permette quindi all’impresa non solo di sapere dove può partecipare oggi, ma anche di evitare errori nella valutazione dei requisiti richiesti dalla singola procedura.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa sono le classifiche e le soglie SOA</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il sistema di qualificazione per i lavori pubblici distingue innanzitutto le imprese in base alle <strong>categorie di opere</strong> per le quali possiedono i requisiti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le categorie individuano <em>cosa</em> l’impresa è qualificata a realizzare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La classifica stabilisce invece <em>fino a quale importo</em> può operare all’interno di quella specifica categoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’impresa può quindi possedere più categorie SOA con classifiche differenti: la capacità economica riconosciuta deve essere verificata separatamente per ciascuna categoria riportata nell’attestazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non esiste quindi una classifica generale dell’impresa valida indistintamente per tutti i lavori.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quali sono gli importi delle classifiche SOA?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le classifiche previste dal sistema di qualificazione sono dieci:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Classifica SOA</strong></td><td><strong>Importo della classifica</strong></td></tr><tr><td><strong>I</strong></td><td>fino a € 258.000</td></tr><tr><td><strong>II</strong></td><td>fino a € 516.000</td></tr><tr><td><strong>III</strong></td><td>fino a € 1.033.000</td></tr><tr><td><strong>III-bis</strong></td><td>fino a € 1.500.000</td></tr><tr><td><strong>IV</strong></td><td>fino a € 2.582.000</td></tr><tr><td><strong>IV-bis</strong></td><td>fino a € 3.500.000</td></tr><tr><td><strong>V</strong></td><td>fino a € 5.165.000</td></tr><tr><td><strong>VI</strong></td><td>fino a € 10.329.000</td></tr><tr><td><strong>VII</strong></td><td>fino a € 15.494.000</td></tr><tr><td><strong>VIII</strong></td><td>oltre € 15.494.000</td></tr></tbody></table></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Questi valori rappresentano gli <strong>importi nominali delle classifiche SOA</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per capire fino a quale importo l’impresa può effettivamente utilizzare la qualificazione, bisogna però considerare anche un altro principio.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Classifica</strong> <strong>SOA e incremento di un quinto</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa prevede che la qualificazione in una categoria abiliti l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire lavori <strong>nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta quindi di un incremento del <strong>20% rispetto all’importo nominale della classifica</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Classifica I: € 258.000 → fino a <strong>€ 309.600</strong></li>



<li>Classifica II: € 516.000 → fino a <strong>€ 619.200</strong></li>



<li>Classifica III: € 1.033.000 → fino a <strong>€ 1.239.600</strong></li>



<li>Classifica III-bis: € 1.500.000 → fino a <strong>€ 1.800.000</strong></li>



<li>Classifica IV: € 2.582.000 → fino a <strong>€ 3.098.400</strong></li>



<li>Classifica IV-bis: € 3.500.000 → fino a <strong>€ 4.200.000</strong></li>



<li>Classifica V: € 5.165.000 → fino a <strong>€ 6.198.000</strong></li>



<li>Classifica VI: € 10.329.000 → fino a <strong>€ 12.394.800</strong></li>



<li>Classifica VII: € 15.494.000 → fino a <strong>€ 18.592.800</strong></li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo incremento di un quinto riguarda quindi <strong>la capacità della classifica SOA posseduta dall’impresa</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non deve però essere confuso con il cosiddetto <strong>quinto d’obbligo previsto nella documentazione di gara</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Incremento di un quinto e quinto d’obbligo: sono due cose diverse</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La distinzione è importante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’<strong>incremento di un quinto della classifica SOA</strong> consente all’impresa, nei limiti previsti dalla normativa, di utilizzare la propria qualificazione per un importo superiore del 20% rispetto al valore nominale della classifica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong>quinto d’obbligo</strong>, invece, riguarda la possibilità prevista dall’art. 120, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, quando questa possibilità sia prevista nei documenti di gara.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le due regole incidono quindi su aspetti differenti e devono essere valutate separatamente.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando il quinto d’obbligo deve essere considerato nei requisiti SOA</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Su questo punto è intervenuto recentemente anche il <strong>Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 3278 del 27 aprile 2026</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il principio affermato è particolarmente importante per le imprese che partecipano alle gare pubbliche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando il quinto d’obbligo viene espressamente previsto dalla documentazione di gara come una <strong>opzione contrattuale</strong>, il valore stimato dell’appalto deve tenere conto anche di tale incremento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di conseguenza, anche i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, compresa la qualificazione SOA richiesta, devono essere rapportati al <strong>valore massimo potenziale dell’appalto</strong>, comprensivo dell’opzione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In pratica, non è sufficiente verificare la qualificazione soltanto rispetto all’importo iniziale dei lavori se il disciplinare prevede espressamente un quinto d’obbligo come opzione esercitabile.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Un esempio pratico</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Supponiamo che un appalto abbia un importo iniziale di <strong>1.000.000 di euro</strong> e che la documentazione di gara preveda espressamente il quinto d’obbligo come opzione contrattuale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il valore massimo potenziale della procedura può arrivare a <strong>1.200.000 euro</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso la verifica della qualificazione dell’impresa deve essere effettuata considerando questo valore massimo e non soltanto l’importo iniziale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Diventa quindi fondamentale verificare se la categoria e la classifica SOA possedute siano sufficienti rispetto all’intero importo stimato.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando invece il quinto d’obbligo non entra nel valore dell’appalto</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La questione cambia quando il quinto d’obbligo non è configurato dalla stazione appaltante come una vera e propria opzione già prevista nei documenti di gara.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La disciplina distingue infatti tra:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>modifiche e opzioni già previste chiaramente nella lex specialis;</li>



<li>esigenze sopravvenute durante l’esecuzione del contratto, non conoscibili in anticipo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Nel primo caso il relativo valore deve essere considerato nella stima complessiva dell’appalto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel secondo caso, invece, non essendo conoscibile ex ante, il relativo importo non entra necessariamente nel valore complessivo utilizzato per determinare i requisiti iniziali di partecipazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per questo motivo è sempre necessario leggere attentamente <strong>come il disciplinare qualifica il quinto d’obbligo</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Un esempio pratico: categoria OG1 in classifica III</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Supponiamo che un’impresa possieda:</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>OG1 – Edifici civili e industriali – Classifica III</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La classifica III ha un importo nominale di <strong>1.033.000 euro</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Considerando l’incremento di un quinto della classifica SOA, l’impresa può utilizzare quella qualificazione, nei limiti previsti dalla normativa, per lavori OG1 fino a <strong>1.239.600 euro</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se però la gara prevede anche un quinto d’obbligo come opzione contrattuale, bisognerà verificare che il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo di tale opzione, rientri effettivamente nella qualificazione disponibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio qui che la distinzione tra <strong>incremento della classifica</strong> e <strong>quinto d’obbligo dell’appalto</strong> diventa concretamente rilevante.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Non conta soltanto l’importo complessivo della gara</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Questo è uno degli aspetti che generano più frequentemente dubbi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Immaginiamo un appalto composto da una categoria prevalente e da una o più categorie scorporabili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non è sufficiente confrontare il valore complessivo dell’appalto con la classifica SOA più alta posseduta dall’impresa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Occorre verificare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>quali categorie sono indicate nella documentazione di gara;</li>



<li>quale importo è attribuito a ciascuna categoria;</li>



<li>quali categorie possiede l’impresa;</li>



<li>quale classifica possiede per ciascuna di esse;</li>



<li>come sono disciplinate le eventuali categorie scorporabili;</li>



<li>se sono previste opzioni che incidono sul valore massimo dell’appalto.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">La qualificazione deve quindi essere letta insieme alla struttura della singola procedura.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Quando serve l’attestazione SOA?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a <strong>150.000 euro</strong>, il Codice dei Contratti Pubblici prevede il sistema di qualificazione degli operatori economici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’attestazione deve essere adeguata sia sotto il profilo della <strong>categoria</strong> sia sotto quello della <strong>classifica</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Possedere genericamente un’attestazione SOA non è quindi sufficiente: bisogna verificare che la qualificazione posseduta corrisponda effettivamente alle lavorazioni e agli importi previsti dalla gara.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Cosa succede con la classifica VIII?</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La <strong>classifica VIII</strong> riguarda gli importi superiori a 15.494.000 euro ed è differente dalle classifiche precedenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, il suo valore viene convenzionalmente determinato in <strong>20.658.000 euro</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per gli appalti di importo superiore a questa soglia, oltre alla qualificazione in classifica VIII, devono quindi essere considerate anche le ulteriori condizioni previste dalla normativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Come capire se la classifica SOA posseduta è ancora adeguata</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">La questione delle classifiche non interessa soltanto l’impresa che sta leggendo un nuovo bando.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È anche un tema di pianificazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un’impresa che negli ultimi anni è cresciuta, ha eseguito lavori di importo maggiore e vuole accedere a commesse pubbliche più importanti potrebbe avere una qualificazione ormai inferiore rispetto alle proprie reali potenzialità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso può essere opportuno verificare:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le categorie attualmente possedute;</li>



<li>le relative classifiche;</li>



<li>i lavori maturati e certificabili;</li>



<li>i requisiti economici e organizzativi disponibili;</li>



<li>l’eventuale possibilità di incrementare una classifica.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L’obiettivo è sapere <strong>quali gare sono realmente accessibili oggi e quali potrebbero diventarlo domani</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Attenzione a non confondere categorie, classifiche e quinto d’obbligo</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Sono concetti collegati, ma differenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La categoria SOA</strong> identifica il tipo di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La classifica SOA</strong> identifica la fascia economica riconosciuta all’impresa per quella categoria.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’incremento di un quinto della classifica</strong> amplia, nei casi previsti, il limite economico utilizzabile dalla qualificazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Il quinto d’obbligo</strong>, quando previsto come opzione nella documentazione di gara, incide invece sul valore massimo dell’appalto rispetto al quale devono essere verificati i requisiti di partecipazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È proprio la corretta lettura combinata di questi elementi che consente di capire se l’impresa possiede la qualificazione necessaria per una specifica gara.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Perché verificare la SOA prima di partecipare</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Scoprire soltanto durante la preparazione dell’offerta che una classifica non è sufficiente significa trovarsi a gestire il problema quando i tempi sono già stretti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per un’impresa che partecipa con continuità agli appalti pubblici è molto più utile conoscere preventivamente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>quali categorie presidia;</li>



<li>fino a quali importi;</li>



<li>quali margini di crescita possiede;</li>



<li>quali qualificazioni potrebbero essere strategiche;</li>



<li>come eventuali opzioni previste nella gara incidono sul valore da prendere in considerazione.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Come SOA Servizi affianchiamo le imprese nell’analisi della propria attestazione, nella verifica dei requisiti e nella valutazione delle categorie e delle classifiche più coerenti con l’attività svolta.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Contattaci</strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le <strong>classifiche SOA</strong> non sono semplicemente una tabella di importi: determinano concretamente una parte delle opportunità alle quali un’impresa può accedere nel mercato dei lavori pubblici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allo stesso modo, una corretta lettura della documentazione di gara è indispensabile per capire quale importo debba essere realmente considerato ai fini della qualificazione, soprattutto quando sono previste opzioni come il <strong>quinto d’obbligo</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><a href="https://soaservizi.it/contatti/" data-type="page" data-id="7501">Contattaci per verificare categorie e classifiche della tua attestazione SOA</a> e valutare correttamente i requisiti richiesti dalle gare a cui intendi partecipare.</strong></p>



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