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	<title>Qualificazione SOA &#8211; Soa Servizi</title>
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		<title>Consorzi stabili: Un chiarimento “definitivo” da parte di ANAC?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 14:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
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		<category><![CDATA[Consorzi stabili]]></category>
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					<description><![CDATA[ANAC – comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024 Consiglio di Stato, sez. III &#8211; sentenza del 09 ottobre 2023, n. 8767 La giurisprudenza più recente ha chiarito che è consentito ai consorzi stabili di far ricorso, in modo generalizzato, al cd. “cumulo alla rinfusa” ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di]]></description>
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<h2 class="wp-block-heading">ANAC – comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024</h2>



<h2 class="wp-block-heading">Consiglio di Stato, sez. III &#8211; sentenza del 09 ottobre 2023, n. 8767</h2>



<p class="wp-block-paragraph">La giurisprudenza<em> </em>più recente ha chiarito che è consentito ai<strong> consorzi stabili </strong>di far ricorso, in modo generalizzato, al cd. “cumulo alla rinfusa” ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla <strong>lex specialis </strong>mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come esecutrici del contratto (Cons. Stato, sez. V, 29 /09/2023, n. 8592, ove viene precisato che “<em>nella partecipazione alle gare d’appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisitipartecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto</em>”).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, negli ultimi mesi, sembra essersi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che, con precipuo riferimento agli appalti di lavori (i cui principi sono tuttavia estensibili anche a quelli di forniture e servizi), ritiene sufficiente, ai fini partecipativi, il possesso dell’attestazione di qualificazione richiesta dalla<em> </em><strong>lex specialis </strong>in capo al consorzio stabile, a prescindere dalla qualificazione della/e consorziata/e designata/e come esecutrice/i (Cons. Stato, Sez. V, 4/07/2023, n. 6533, Cons. Stato, Sez. V, 5/05/2023, n. 1761; Id., 09/10/2023, n. 8767).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla base di tali elementi, a seguito dell’entrata in vigore del <strong>decreto legislativo n. 36/2023</strong>, l’Autorità conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In sostanza:</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Se il consorzio stabile è in possesso in proprio dei <em>requisiti</em> di attestazione previsti in sede di gara, a nulla rileva l’assenza della qualificazione SOA in capo alla consorziata esecutrice dei lavori;</p>



<p class="wp-block-paragraph">&#8211; Per la <strong>qualificazione SOA</strong> del consorzio stabile NON è più necessario che tutte le imprese siano attestate.</p>



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